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Il Regolamento
Approvato dall'Assemblea straordinaria dei
Soci,
riunita in Alcamo in data 25/03/2007
Il presente regolamento
composto da 47 articoli ha lo scopo di regolare, nei limiti
dello statuto e delle leggi vigenti, l'attività
dell'associazione per il maggior raggiungimento degli scopi
sociali.
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
Art.1
- La FIDAS ALCAMO Onlus (di seguito denominata per brevità
FIDAS ALCAMO) si è costituita fra coloro che donano
gratuitamente e volontariamente il proprio sangue, secondo
le norme dello Statuto, delle leggi vigenti e del presente
Regolamento.
- La FIDAS ALCAMO è costituita ai sensi degli artt. 36 e
seguenti del codice civile, è organizzazione di volontariato
ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi del D.Leg.
4 dicembre 1997 n. 460.
Art.2
- La FIDAS ALCAMO, sorta in Alcamo il 27 gennaio 1986 con
il nome di Associazione Provinciale Donatori Volontari di
Sangue (A.P.D.V.S.) è una Associazione apartitica e
aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza,
lingua, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi
fine di lucro.
Art.3
- La durata della FIDAS ALCAMO è illimitata.
- La sede legale dell'Associazione è stabilita in Alcamo
Via Francesco Mistretta n° 2.
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.4
- Gli scopi principali dell'Associazione sono quelli di
propagandare il concetto squisitamente umanitario del dono
del sangue e di aiutare, con il dono del sangue o di parte
di esso, coloro che da tale dono potranno trarne beneficio.
- Per il raggiungimento di tali finalità, l'Associazione
si propone di:
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un
ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e
conoscenze, nonché il collegamento con le giovani
generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- svolgere in genere tutte le attività che si
riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini
che l'Associazione si propone, anche in collaborazione
con Enti pubblici, istituzioni, altre associazioni,
scuole e altro (propaganda, manifestazioni, conferenze,
incontri, ecc.);
- svolgere tutte le attività connesse con la donazione
del sangue ivi compresa la raccolta di sangue sia con il
Centro Fisso che con il Centro Mobile.
Art.5
- Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre
all'attività principale, l'Associazione può svolgere
attività complementari. La FIDAS ALCAMO potrà allestire,
nelle zone in cui verranno svolte attività istituzionali,
spazi dove effettuare attività commerciali occasionali,
raccolte di fondi, lotterie o pesche di beneficenza o
simili, dirette a perseguire le proprie attività, o a favore
di persone, enti o associazioni in condizioni di indigenza o
per ragioni e fini di solidarietà e beneficenza, nei limiti
della normativa vigente.
- Parimenti la FIDAS ALCAMO potrà organizzare viaggi e
soggiorni come momento di socializzazione, di sviluppo
culturale e di propaganda della donazione del sangue.
Art.6
- Per il raggiungimento dei propri scopi, la FIDAS ALCAMO
ha aderito alla FIDAS (Federazione Italiana Associazioni
Donatori Sangue), ritenendo questa adesione utile e
necessaria per una migliore conoscenza delle problematiche
legate alla donazione, nonché per una migliore tutela della
salute dei donatori e dei riceventi.
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO
Art.7
-
L'amministrazione dei mezzi finanziari, dei beni mobili
ed immobili, con i quali l'Associazione consegue i propri
fini e svolge la propria attività, è gestita dalla Sede
centrale dell'Associazione. I Gruppi locali possono chiedere
tali beni e/ o somme di denaro esclusivamente per usi che
perseguono le finalità previste dall'Articolo 29 del
presente Regolamento.
Art.8
-
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
-
Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed i
relativi allegati dovranno essere depositati a disposizione
dei Soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della
data dell'assemblea che li dovrà discutere.
Art.9
-
Fra le risorse finanziarie dell'Associazione possono
essere compresi fondi pervenuti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte
di beni di modico valore o di servizi in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Possono inoltre essere compresi corrispettivi di attività
complementari o commerciali occasionali, svolte nel rispetto
della normativa vigente e in particolare del D. Leg. n.
460/97.
-
Le erogazioni liberali saranno accettate dal Consiglio
Direttivo.
-
3. Le donazioni e i lasciti di qualsiasi tipo saranno
accettati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della
normativa vigente.
Art.10
-
I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei conti rispondono in modo solidale delle spese
effettuate. Ne sono esclusi i membri che abbiano espresso a
verbale motivato parere contrario.
Art.11
-
L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del conto
consuntivo e su proposta del Consiglio Direttivo, stabilirà
la quota degli eventuali utili di gestione da destinare al
fondo di riserva e la destinazione della rimanente quota di
utili di gestione, nel rispetto dello Statuto e delle leggi
vigenti. Parimenti stabilirà, sempre su proposta del
Consiglio Direttivo, la quota di fondo di riserva da
prelevare in caso di perdite di gestione.
SOCI-DIRITTI E DOVERI
Art.12t>
-
La FIDAS ALCAMO è formata dalle seguenti categorie di
soci:
-
Soci Donatori;
-
Soci Onorari;
-
Soci Collaboratori;
-
Soci Sostenitori.
-
I Soci Donatori sono quelli dei quali è stata accettata
la domanda di ammissione, sono stati dichiarati idonei dal
Centro Trasfusionale ed hanno effettuato almeno una
donazione per il tramite della FIDAS ALCAMO.
-
I Soci Donatori che hanno effettuato almeno dieci
donazioni se uomini e almeno cinque donazioni se donne
godono del diritto di elettorato attivo e passivo (eleggono
e possono essere eletti nelle votazioni per le cariche
sociali).
-
I Soci Donatori con meno di dieci donazioni se uomini e
con meno di cinque donazioni se donne godono solo del
diritto di elettorato passivo (possono solo essere eletti
nelle votazioni per le cariche sociali).
-
Per i Soci Donatori la qualifica si intende
automaticamente rinnovata ad ogni donazione effettuata.
-
Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo, non si
presenti a ripetute chiamate, trascorsi due anni dall’ultima
donazione è dichiarato dimissionario da parte del Consiglio
Direttivo. Detto Socio potrà essere riammesso, dietro sua
esplicita richiesta e per una sola volta, qualora dichiari
che in avvenire eviterà di assumere atteggiamenti in
contrasto con lo spirito associativo della FIDAS ALCAMO.
-
Diventano Soci Onorari quei Soci Donatori che non
possono più donare sangue o perché, per qualsiasi motivo,
sono dichiarati non più idonei alla donazione, o perchè
abbiano raggiunto il limite di età previsto dalle leggi
vigenti.
-
La qualifica di Socio Onorario dovrà essere riconfermata
dal Socio almeno tre mesi prima del rinnovo delle cariche
sociali. In caso di mancata riconferma il Socio verrà
considerato dimissionario.
-
I Soci Onorari godono solo del diritto di elettorato
passivo (possono solo essere eletti nelle votazioni per le
cariche sociali).
-
I Soci Collaboratori sono tutte le persone fisiche che,
impossibilitate per qualsiasi motivo a donare il sangue o
suoi componenti e potendo espletare gratuitamente funzioni
utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, ne
facciano richiesta scritta all’Associazione. Tale richiesta
è soggetta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
-
I Soci Collaboratori contribuiscono al funzionamento
della Associazione secondo le modalità da stabilirsi con
apposito regolamento.
-
La qualifica di Socio Collaboratore dovrà essere
riconfermata dal Socio almeno tre mesi prima del rinnovo
delle cariche sociali. In caso di mancata riconferma il
Socio verrà considerato dimissionario.
-
Il Socio Collaboratore che, senza giustificato motivo,
non partecipi alle attività dell’Associazione per oltre sei
mesi decade automaticamente dalla qualifica di Socio
Collaboratore; tale decadenza comporta l’automatica
cancellazione dal Registro Soci; della decadenza verrà fatta
annotazione nello stesso Registro Soci.
-
I Soci Sostenitori sono tutte le persone fisiche, le
persone giuridiche pubbliche e private che, con carattere di
continuità, contribuiscono finanziariamente al funzionamento
della Associazione, secondo le modalità da stabilirsi con
apposito regolamento. I Soci Sostenitori non hanno diritto
né di elettorato attivo né di elettorato passivo.
Art.13
-
Sono previsti rapporti di collaborazione da parte di
persone che intendano prestare gratuitamente la propria
opera nelle manifestazioni o per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Associazione. Esse non acquistano la
qualità di socio.
-
Tali collaborazioni saranno regolamentate secondo le
modalità da stabilirsi con apposito regolamento.
Art.14
-
Tutti possono diventare Donatori, purché siano
fisicamente idonei, nel rispetto delle leggi vigenti.
-
L'aspirante Donatore deve presentare domanda di
ammissione all'Associazione, che lo sottopone a tutte le
visite e gli esami clinici atti ad accertarne la idoneità a
donare il proprio sangue o parti di esso.
Art.15
-
Per la volontarietà del dono del sangue, espressione di
amore e di altruismo, la donazione deve rimanere anonima,
per non creare obblighi e riconoscenza da parte del
ricevente.
-
Il Donatore quindi non può e non deve accettare per la
donazione compenso di alcun genere, pena l'espulsione
dall'Associazione.
Art.16
-
Data la natura della FIDAS ALCAMO, è fatto obbligo a
tutti gli associati di mantenere un contegno dignitoso in
tutte le manifestazioni dell'Associazione.
-
I Soci devono prestare la loro opera, nei limiti delle
proprie possibilità, in favore della FIDAS ALCAMO, operando
lealmente e mantenendo un comportamento in sintonia con il
nome ed il prestigio dell'Associazione.
Art.17
-
Un Donatore può iscriversi ad una sola Associazione di
Donatori di Sangue.
-
Il Socio Donatore deve sottoporsi al prelievo solamente
tramite la FIDAS ALCAMO per non creare difficoltà nelle
chiamate. Qualora il Socio Donatore, per un caso di
emergenza, dovesse sottoporsi ad un prelievo senza il
tramite della FIDAS ALCAMO, dovrà darne immediata
comunicazione alla sede dell'Associazione, specificando i
motivi dell'emergenza.
Art.18
-
E' un diritto e un dovere del Socio Donatore sottoporsi
periodicamente a tutti i controlli necessari ad accertarne
le condizioni fisiche e il permanere dell’idoneità alla
donazione.
Art.19
-
Ogni Socio Donatore deve essere munito di tessera
numerata sulla quale saranno segnati, oltre ai dati
anagrafici, il gruppo sanguigno, il fattore RH, gli
eventuali sottogruppi, le donazioni effettuate con la data
di prelievo e la quantità prelevata. La tessera deve essere
firmata dal Presidente dell'Associazione e dal Sanitario
dell’Associazione.
Art.20
-
Il Socio deve comunicare all'Associazione il proprio
recapito, i cambiamenti di indirizzo e i numeri telefonici
in cui possa essere reperibile in casi urgenti.
Art.21
-
Al Socio Donatore, per il suo atto generoso, viene
consegnato:
-
diploma di benemerenza al raggiungimento di 10
donazioni per gli uomini e di 5 per le donne;
-
diploma e distintivo placato bronzo al
raggiungimento di 15 donazioni per gli uomini e di 8
donazioni per le donne;
-
diploma e distintivo placato argento al
raggiungimento di 30 donazioni per gli uomini e di 15
donazioni per le donne;
-
diploma e distintivo placato d’oro al raggiungimento
di 50 donazioni per gli uomini e di 25 donazioni per le
donne;
-
diploma e distintivo d'oro al raggiungimento di 70
donazioni per gli uomini e 40 donazioni per le donne;
-
diploma e distintivo d’oro con fronda al
raggiungimento di 100 donazioni per gli uomini e di 60
donazioni per le donne;
-
Il Consiglio Direttivo stabilirà tempi e modi delle
premiazioni.
-
Ai fini della premiazione, si considerano le donazioni
effettuate fino ad un termine di tre mesi precedenti la data
prevista per la cerimonia di premiazione.
-
I riconoscimenti non ritirati entro 12 mesi dalla
premiazione si intendono rinunciati da parte del Donatore.
-
La FIDAS ALCAMO considera valide le donazioni effettuate
in precedenza presso altre Associazioni, purché regolarmente
documentate.
Art.22
-
In caso di decesso del Socio Donatore, verrà consegnata
alla memoria una targa con distintivo.
-
Al Socio dichiarato Socio Onorario dal Centro
Trasfusionale verrà consegnato in forma riservata un
attestato e la nuova tessera di Socio Onorario.
-
Al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge
in materia di donazioni, verrà consegnato al Socio Donatore
un attestato di benemerenza per l'attività svolta come
Donatore e la nuova tessera di Socio Onorario.
-
I riconoscimenti non ritirati entro 12 mesi dalla
premiazione si intendono rinunciati.
Art.23
-
I Soci che con il loro comportamento provocano danni
morali o materiali all'Associazione o che non osservano le
norme statutarie e regolamentari possono essere sottoposti,
da parte del Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui
al successivo articolo 24, ai seguenti provvedimenti
disciplinari:
-
richiamo verbale;
-
diffida scritta;
-
sospensione temporanea di partecipazione a qualsiasi
manifestazione associativa (cariche sociali e Assemblea
compresa), continuando nell'attività di Donatore;
-
espulsione dall'Associazione.
Art.24
-
L'eventuale denuncia di inosservanza delle norme
statutarie e regolamentari da parte di un Socio o
l'eventuale insorgenza di controversie di natura associativa
saranno sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo in
un'apposita riunione nella quale verranno discussi ed
adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari.
-
La riunione sarà validamente costituita con la presenza
di almeno cinque membri del Consiglio e sarà presieduta dal
Presidente. Della riunione verrà stilato apposito verbale.
Alla riunione saranno invitati i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti.
-
La data della riunione verrà comunicata all'interessato,
a mezzo lettera raccomandata, da recapitarsi almeno dieci
giorni prima della data fissata. L'interessato potrà
presentare eventuali memorie scritte e, su sua richiesta ,
potrà essere sentito in seno al Consiglio. L'assenza
dell'interessato non è causa ostativa allo svolgimento della
riunione e all’adozione degli eventuali provvedimenti
disciplinari.
-
Il Consiglio quindi delibererà, con il voto della
maggioranza dei partecipanti al Consiglio validamente
costituito con un numero non inferiore a cinque membri, in
ordine alla necessità di adottare misure e/ o provvedimenti
disciplinari o di archiviare il caso. Di tale riunione verrà
redatto apposito verbale.
-
La decisione verrà comunicata all'interessato a mezzo
raccomandata.
-
Avverso la decisione del Consiglio, l'interessato potrà
presentare all’Associazione ricorso scritto nel termine
perentorio di 30 giorni dalla data della notifica del
verbale.
-
Il Consiglio Direttivo provvederà ad inserire la
trattazione della controversia all’Ordine del Giorno della
prima Assemblea Ordinaria dei soci.
-
L’Assemblea Ordinaria dei soci delibererà validamente in
merito con il voto della maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto, con le maggioranze previste dall’art. 11
dello statuto per l’Assemblea Ordinaria, dopo aver ascoltato
le motivazioni verbali o scritte di ciascuna delle parti.
Tale decisione è inappellabile.
-
Nell’ipotesi in cui i provvedimenti disciplinari debbano
riguardare Soci ricoprenti cariche sociali elettive, il
Consiglio Direttivo dovrà convocare apposita Assemblea
Ordinaria che delibererà, con le maggioranze previste
dall’art. 11 dello statuto per l’Assemblea Ordinaria, sui
provvedimenti da adottare. Tale decisione è inappellabile.
GRUPPI-ORGANIZZAZIONE
Art.25
-
Per una migliore organizzazione, la FIDAS ALCAMO può
riconoscere i Gruppi costituiti con almeno 10 Soci. I Gruppi
si possono costituire nei Comuni, negli Enti,nelle Aziende,
nelle Scuole e in altre organizzazioni.
-
I Gruppi possono costituire e organizzare Centri di
coordinamento, comprendenti due o più Gruppi locali
regolarmente costituiti, ferma restando la rappresentatività
di ogni singolo Gruppo presso gli organi associativi.
Art.26
-
E' costituito presso l'Associazione un Gruppo denominato
"Gruppo Giovani", comprendente i Soci di età non superiore
ad anni 28 che designerà un rappresentante nel Consiglio
Direttivo dell'Associazione.
Art.27
-
Per costituire un Gruppo, i Soci o una loro
rappresentanza in numero di almeno dieci, dopo aver
sottoposto apposito regolamento, contenente gli organi e le
norme che regoleranno il funzionamento del Gruppo, al
Consiglio Direttivo dell’Associazione che lo dovrà
approvare, in accordo con il detto Consiglio Direttivo, si
riuniscono per costituire il Gruppo. A questa riunione
partecipa almeno un membro del Consiglio Direttivo.
L'Adunanza, costituito il Gruppo, nomina, tra i componenti
il Gruppo stesso, il Presidente del Gruppo che rimarrà in
carica fino alla scadenza del mandato, come previsto nel
successivo Articolo 28.
Art.28
-
Le cariche sociali dei Gruppi decadono
contemporaneamente alle cariche sociali dell'Associazione.
-
La lista dei candidati per il rinnovo delle cariche
sociali comprenderà solo i Soci Donatori del Gruppo.
-
Il rinnovo delle cariche sociali del Gruppo deve aver
luogo dopo l'insediamento dei nuovi organi statutari
dell'Associazione e comunque entro i 30 giorni successivi.
-
Dopo le elezioni, il Gruppo dovrà far conoscere
all’Associazione il nome del Presidente designato in quanto
membro di diritto del Consiglio Direttivo anche se privo di
diritto di voto. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo,
del Presidente, il Gruppo eleggerà un nuovo Presidente entro
trenta giorni dalla vacanza della carica.
Art.29
-
I Gruppi in seno alla FIDAS ALCAMO, nel rispetto dello
Statuto e del presente Regolamento, sono completamente
autonomi circa le loro riunioni.
-
I Gruppi potranno richiedere al Consiglio Direttivo i
beni e/o le somme necessarie per la realizzazione e
l'organizzazione di attività inerenti agli scopi
associativi.
-
Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per
l’assegnazione di eventuali somme necessarie ai Gruppi per
il perseguimento di attività inerenti agli scopi
associativi.
Art.30
-
Gli organi dei Gruppi locali sono:
-
l'Assemblea dei Soci;
-
il Presidente.
Art.31
-
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci iscritti
al Gruppo. E' convocata dal Presidente e delibera sulla
relazione del Presidente e sui programmi di attività.
-
Elegge tra i propri Soci Donatori il Presidente del
Gruppo.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONI
Art.32
-
Gli organi dell'Associazione sono:
-
l'Assemblea dei Soci;
-
il Presidente del Consiglio Direttivo;
-
il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Cassiere Tesoriere;
-
il Collegio dei Revisori del conti.
-
Tutti gli organi decadono allo scadere del loro mandato
triennale, salvo che si dichiarino dimissionari o siano
fatti decadere dall'Assemblea. Se le dimissioni o la
decadenza stabilita dall'Assemblea dei Soci riguardano il
Consiglio Direttivo, anche gli altri organi statutari si
intendono decaduti.
Art.33
-
L'Assemblea è l'espressione sovrana dell'Associazione ed
è costituita da tutti i Soci. Le delibere approvate in
Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.
-
L'Assemblea ratifica i programmi e gli indirizzi
generali dell'Associazione, approva il bilancio preventivo e
consuntivo, approva e modifica lo Statuto e il Regolamento,
effettua proposte per le attività istituzionali,
complementari e commerciali.
Art.34
-
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta
l'anno, entro il mese di aprile.
-
Nella prima Assemblea ordinaria di ogni anno vengono
discussi il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente,
il bilancio di previsione dell'esercizio in corso, la
relazione morale del Presidente, la relazione economica ed
amministrativa da parte del Cassiere Tesoriere e del
Collegio dei Revisori dei conti.
-
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo, sentito il Consiglio Direttivo, con avviso
affisso nella sede dell’Associazione. Sull'ordine del
giorno, che deve essere messo a disposizione di tutti i Soci
almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, deve essere indicato
il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda
convocazione e gli argomenti da trattare.
-
L'Assemblea potrà validamente deliberare in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci
votanti, mentre in seconda convocazione potrà validamente
deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
-
E' consentita la presenza per delega, da conferirsi ad
altro Socio. Non è ammessa più di una delega per ciascun
Socio presente.
-
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria
dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, in occasione
di modifiche allo Statuto sociale, in caso di richiesta di
scioglimento dell'Associazione o in casi ritenuti di
eccezionale importanza o gravità.
Art.35
-
Il Consiglio Direttivo è formato da Consiglieri eletti e
da Consiglieri di diritto.
-
Il numero dei Consiglieri eletti, variabile fra 7 e 15,
viene stabilito prima delle elezioni dall'Assemblea, sempre
in numero dispari.
-
Sono Consiglieri di diritto, senza diritto di voto, i
Presidenti dei Gruppi e del Gruppo Giovani, o i loro
delegati.
-
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere
fatta autonomamente dal Presidente oppure quando lo richieda
la maggioranza dei Consiglieri eletti o la maggioranza dei
Consiglieri di diritto. Il Consiglio Direttivo in occasione
del suo insediamento, di concerto con il Collegio dei
Revisori dei Conti, delibererà sui tempi e sulle modalità di
convocazione delle riunioni del Consiglio stesso. Se decisa
a maggioranza assoluta potrà essere prevista la convocazione
telefonica.
-
Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide
con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti,
non essendo obbligatoria la presenza dei Consiglieri di
diritto.
-
Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima riunione
e scegliendoli fra i Consiglieri eletti, il Presidente, il
Vice Presidente e il Cassiere Tesoriere.
-
La funzione di segretario potrà essere affidata dal
Consiglio Direttivo anche ad una persona che non fa parte
del Consiglio stesso.
-
E' facoltà del Consiglio Direttivo assegnare la carica
esclusivamente onorifica di Presidente Onorario
dell’Associazione ad un Socio che abbia fatto parte del
Consiglio Direttivo per almeno dieci anni e che abbia
dimostrato particolare impegno in favore dell'Associazione.
-
E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo nominare un
Consulente Sanitario, scelto possibilmente fra i Donatori,
con l'incarico principale di consulenza e di aiuto nella
diffusione e nella illustrazione del dono del sangue.
-
Il Presidente Onorario ed il Consulente Sanitario sono
componenti di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio
Direttivo.
-
Il Presidente ha facoltà di prendere le decisioni che si
rendessero necessarie in casi urgenti, salvo chiedere la
ratifica di tali decisioni al Consiglio Direttivo nella sua
prima riunione.
Art.36
-
Il Consigliere eletto che per tre riunioni consecutive è
assente senza giustificato motivo può essere dichiarato
dimissionario e sostituito dal primo dei non eletti.
Art.37
- Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo ed è responsabile del buon funzionamento generale
dell'Associazione.
Art.38
-
Il Vice Presidente è il più stretto collaboratore del
Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, lo
sostituisce. Può rappresentare legalmente l'Associazione su
delega del Presidente.
Art.39
-
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo può
istituire la figura del Segretario, che potrà essere anche
persona estranea al Consiglio Direttivo, che avrà la
responsabilità organizzativa e funzionale dell'Associazione
e, in particolare, dovrà sovrintendere all'organizzazione
delle manifestazioni dell'Associazione, dovrà tenere i
registri dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
e dell'Assemblea, dovrà tenere aggiornato lo schedario delle
donazioni e l'elenco dei Soci e dovrà coordinare tutte le
altre pratiche inerenti il servizio di segreteria, seguendo
le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art.40
-
Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre
membri. Deve esercitare un controllo scrupoloso
sull'amministrazione. I Sindaci devono essere invitati a
tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea,
con diritto di far verbalizzare le loro dichiarazioni.
-
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
deve presentare all'Assemblea che discute il bilancio
consuntivo una relazione delle loro ispezioni alla
contabilità ed evidenziare eventuali lacune o manchevolezze.
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Art.41
-
Le cariche sociali, completamente gratuite, sono
rinnovate ogni tre anni. Tutti i Soci possono presentare la
loro candidatura.
-
Possono partecipare alle elezioni delle cariche sociali
tutti i soci che ne hanno diritto ai sensi dello statuto e
che non abbiano violato le norme statutarie, del regolamento
interno nonché delle leggi in materia.
-
Le elezioni degli organi sociali avvengono nominalmente.
Le candidature saranno presentate su modelli specifici
predisposti dall’Associazione, a disposizione di tutti i
soci che ne faranno richiesta. Non saranno ammesse
candidature presentate su modelli diversi da quelli
predisposti dall’Associazione.
-
Il modello per la presentazione della candidatura,
regolarmente compilato, firmato alla presenza del Presidente
del Consiglio Direttivo o di persona dallo stesso
autorizzata, dovrà riportare, a pena di esclusione: i dati
anagrafici del candidato; l’organo per il quale il candidato
intende concorrere; il suddetto modello dovrà essere
presentato presso la sede dell’Associazione non più tardi
delle ore 13,00 del quinto giorno precedente alla data
prevista per la prima convocazione dell’Assemblea.
-
Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Collegio dei
Revisori dei Conti, nei giorni precedenti all’Assemblea,
avrà il compito di deliberare sugli eventuali casi di
esclusione della candidatura, nel qual caso ne darà
comunicazione telegrafica all’interessato con le dovute
motivazioni.
-
Le candidature presentate nei termini e nel rispetto del
presente regolamento, verranno numerate in ordine
progressivo con indicazione della data e dell’ora di
presentazione, e saranno a disposizione dei soci che
volessero prenderne visione. Nel giorno delle votazioni,
copia dell’elenco dei nominativi dei candidati , con il
relativo numero attribuito, verrà affisso nei locali in cui
è tenuta l’Assemblea.
-
L’Assemblea dei Soci nomina, in numero dispari, i
componenti il Seggio Elettorale i quali provvedono a
nominare fra i suoi membri il Presidente.
-
Il Presidente del Seggio elettorale darà inizio alle
votazioni procedendo a chiamare i soci partecipanti
all’Assemblea in ordine di sottoscrizione del foglio delle
presenze; consegnerà ad ogni avente diritto al voto la
scheda, preventivamente firmata da tutti i componenti del
seggio elettorale e contenente i nomi dei candidati nei
rispettivi organi in ordine di presentazione. Ogni socio
ammesso a votare, potrà esprimere un gruppo di preferenze
non superiore a quello dei candidati da eleggere nell’organo
per il cui rinnovo e/o reintegro si vota, mediante
apposizione di un segno sul numero d’ordine del candidato.
Sulla base del numero dei candidati, potranno essere
stabilite, in sede di assemblea, forme diverse di votazione
(per esempio: per acclamazione).
-
Alla fine della votazione ed effettuato lo spoglio delle
schede, il Presidente del Seggio elettorale proclamerà
eletti nei rispettivi organi i candidati che avranno
riportato il maggior numero di voti. A parità di voti,
risulterà eletto il candidato che abbia maggior anzianità di
iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità,
il più anziano di età.
-
Il Presidente del Seggio procederà prima alla
proclamazione degli eletti nel Consiglio Direttivo e poi
alla proclamazione degli eletti nel Collegio dei Revisori
dei conti.
-
Di tutte le predette operazioni nonché della
proclamazione il Presidente del Seggio redigerà apposito
verbale che, regolarmente sottoscritto da tutti i componenti
del seggio, verrà consegnato al segretario dell’Assemblea al
fine di inserirne i dati significativi nel verbale della
seduta.
-
I soci eletti nelle cariche sociali dovranno provvedere
a dichiarare, presso la sede dell’Associazione,
l’accettazione della carica, entro i tre giorni successivi
alla comunicazione della nomina.
Art.42
-
Il Consigliere Anziano è il candidato del Consiglio
Direttivo che ha ottenuto il maggior numero di voti. A
parità di voti, vale il disposto dell'Articolo 41.
-
Il Consigliere Anziano comunicherà i risultati delle
votazioni a tutti i candidati e convocherà i nuovi eletti e
i membri degli organi uscenti per il passaggio delle
consegne.
Art.43
-
Non essendo ammesso il cumulo di cariche, il Socio che
viene eletto in qualsiasi organo dell’Associazione non può
ricoprire cariche sociali presso un Gruppo e pertanto,
qualora venga successivamente eletto Presidente di un
Gruppo, dovrà tempestivamente, e comunque entro i tre giorni
successivi alla comunicazione di avvenuta elezione, optare
per l’una o per l’altra carica e comunicare la sua decisione
alla Presidenza dell'Associazione, intendendosi così
automaticamente dimissionario dalle altre cariche ricoperte.
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Il Socio che viene eletto sia come componente del
Consiglio Direttivo che come componente del Collegio dei
Revisori dei Conti, dovrà tempestivamente, e comunque entro
i tre giorni successivi alla comunicazione di avvenuta
elezione, optare per l’una o per l’altra carica e comunicare
la sua decisione alla Presidenza dell'Associazione.
Art.44
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Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere
deliberate dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Consiglio
Direttiva potrà apportare le modifiche che si rendessero
necessarie in seguito a provvedimenti legislativi. Tali
modifiche saranno portate a conoscenza dell'Assemblea alla
prima riunione della stessa per la ratifica.
Art.45
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In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea
straordinaria delibererà la devoluzione del patrimonio
netto, nel rispetto dell'Articolo 20 dello Statuto.
Art.46
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Lo Statuto associativo e il presente Regolamento sono
vincolanti per tutti i Soci.
Art.47
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Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa
riferimento allo Statuto e, per quanto possibile, alle leggi
vigenti.
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