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Statuto associativo
COSTITUZIONE E SEDE
Art. 1 - E' costituita l'Associazione Donatori Sangue
denominata:
"FIDAS ALCAMO - ONLUS"
(già "Associazione Provinciale Donatori Volontari Sangue”
A.P.D.V.S.).
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Essa è apolitica, aconfessionale e a razziale.
L'Associazione ha sede legale, amministrativa e domicilio in
Alcamo, Via Francesco Mistretta n. 2.
ORGANIZZAZIONE
Art. 2 - L'Associazione può costituire Gruppi e Sezioni, aventi
sede in Comuni, Frazioni, Quartieri, Complessi aziendali,
Istituti d'Istruzione ed altre simili comunità.
Essi verranno costituiti dietro deliberazione degli Organi
Direttivi centrali e secondo le modalità che verranno stabilite
con apposito regolamento. In ogni caso le Sezioni non possono
essere costituite se non raggiungono un numero di donatori di
sangue complessivo di 300 unità.
I Gruppi non possono costituirsi se non vi sono almeno 15
donatori di sangue.
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 3 - L'Associazione non ha
scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e si propone di:
L'Associazione si propone, inoltre, di sensibilizzare l'opinione
pubblica alle donazioni di organi.
L'Associazione per le sue attività può promuovere l'edizione di
mezzi di stampa e può dar vita ad iniziative nel campo delle
comunicazioni sociali tramite giornali, radio, televisione e
ogni mezzo di comunicazione moderna.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra
elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
come la raccolta di sangue sia con il Centro Fisso che con il
Centro Mobile.
L'attività dell'Associazione è regolata dalle vigenti Leggi.
MEZZI FINANZIARI E LORO UTILIZZAZIONE
Art. 4 - L'Associazione provvede al raggiungimento degli scopi
con i seguenti mezzi finanziari:
Tutti i beni, comunque, pervenuti all'Associazione devono essere
utilizzati esclusivamente per il raggiungimento degli scopi
sociali.
DIVIETI
Art. 5 - E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i
servizi e l'organizzazione dell'Associazione per scopi che non
siano propri della stessa. Gli iscritti all'Associazione, a
qualunque categoria di soci appartengano, non possono avvalersi
della loro posizione in seno all'Associazione medesima per fini
diversi da quelli istituzionali. I membri del Consiglio
Direttivo decadono automaticamente dalla carica qualora
propongano la loro candidatura ad elezioni politiche o
amministrative.
CATEGORIE DEI SOCI
Art. 6 - L'Associazione è formata dalle seguenti categorie di
soci:
-
sono SOCI
DONATORI tutti coloro che sono giudicati idonei all'offerta
del sangue ai sensi
delle vigenti
disposizioni di legge.
-
sono SOCI COLLABORATORI tutte le persone fisiche che
esplicano gratuitamente funzioni utili al raggiungimento
degli scopi dell'Associazione. Chi intende aderire
all'Associazione deve presentare una richiesta al
Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di
condividere le finalità che l'Associazione si propone.
L'ammissione a socio è in ogni caso subordinata
all'accettazione esplicita ed incondizionata delle norme
statutarie e del regolamento dell'Associazione. Il
Consiglio Direttivo deve provvedere ad esaminare le
richieste entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in
assenza di un provvedimento di accoglimento della
domanda entro il termine predetto, si intende che essa è
stata accettata. In caso di diniego espresso, il
Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la
motivazione di detto diniego.
-
sono SOCI ONORARI i donatori di sangue non più
idonei o impossibilitati alla donazione.
-
sono SOCI
SOSTENITORI tutte le persone fisiche, le persone giuridiche
pubbliche e private che contribuiscono, con carattere di
continuità, finanziariamente al funzionamento della
Associazione, secondo le modalità da stabilirsi con apposito
regolamento. Ai soci viene consegnata la tessera ufficiale
quale documento di riconoscimento interno; questa per essere
valida deve portare la firma del presidente dell' Associazione.
Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:
-
i SOCI DONATORI che hanno effettuato almeno dieci
donazioni se uomini e almeno cinque donazioni se donne;
-
i SOCI COLLABORATORI iscritti nel registro soci da
almeno due anni.
Hanno diritto solo all'elettorato passivo:
-
i SOCI DONATORI con meno di dieci donazioni se uomini e
con meno di cinque donazioni se donne;
-
i SOCI ONORARI.
Art. 7 - I soci hanno il dovere di cooperare per il
raggiungimento degli scopi sociali, prestando la più ampia
collaborazione per l'attuazione delle delibere assembleari e
consiliari.
Art. 8 - La qualità di socio si perde per decesso, per
dimissione e per indegnità o per altri gravi motivi.
Il Consiglio Direttivo, nel prendere atto delle dimissioni di un
socio, ne dispone l'immediata cancellazione dal libro soci.
L'esclusione per indegnità o per altri motivi gravi viene
deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo assunta dopo
aver sentito le ragioni dell'interessato, dall' Assemblea.
Art. 9 - I soci che si siano dimessi o che siano stati esclusi o
abbiano, per qualsiasi altra causa, cessato di appartenere
all'Associazione, o gli eredi di un socio defunto, non possono
chiedere il rimborso di eventuali contributi versati, né hanno
alcun diritto al patrimonio sociale, fatti salvi eventuali
crediti vantati dal socio nei confronti dell'Associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:
Le cariche elettive hanno la durata di anni tre, senza limite di
rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ASSEMBLEA
Art. 11 - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti
all'Associazione.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci votanti
e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in seconda
convocazione la deliberazione è valida, sempre a maggioranza di
voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo.
Essa inoltre:
L'Assemblea è convocata dal Presidente anche ogni qual volta
questo lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da
almeno un decimo degli aderenti o da almeno tre Consiglieri
oppure dal Collegio dei Revisori.
L'Assemblea Straordinaria delibera:
L'Assemblea è convocata con avviso affisso nella sede
dell'Associazione e nelle sedi delle sezioni, almeno otto giorni
prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione
deve contenere i giorni e le ore fissati per la prima e seconda
convocazione; quest'ultima può avere luogo anche un'ora dopo
quella fissata per la prima convocazione.
Art. 12 - L'Assemblea è presieduta da un socio designato dagli
intervenuti, che ne nomina il segretario e all'occorrenza anche
due scrutatori.
Art. 13 - Ciascun socio ha un solo voto. I soci che non possono
intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare da un
altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può
rappresentare più di un socio. Del lavoro svolto dall'Assemblea
verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario, che verrà conservato agli atti a cura del Segretario
dell'Associazione.
In ogni caso , alla convocazione, allo svolgimento ed alla
regolarità dell'Assemblea si applicano le norme contenute negli
artt. 20-21 Codice Civile.
IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE
Art. 14 - Il Presidente rappresenta l'unità dell'Associazione ed
è il suo legale rappresentante nei rapporti con terzi e nei
giudizi sia attivi che passivi. Cura l'esecuzione esatta delle
delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
In caso di urgenza accertata e di necessità esercita i poteri
del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio medesimo nella sua
prima adunanza dopo l'adozione del provvedimento necessitato o
di urgenza.
Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se
non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
Sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione.
Il Presidente nomina un Vice Presidente, scegliendolo fra i
Consiglieri.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di
comprovata assenza ed impedimento, assumendone tutte le funzioni
ed i poteri.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo,
eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero
variabile da tre a undici, fissato dall'Assemblea prima
dell'elezione.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo,
consecutivamente a tre adunanze del Consiglio, questo lo
dichiara decaduto e chiamerà a far parte al suo posto il
candidato primo non eletto nella lista alla quale il decaduto
apparteneva.
Qualora dovesse, per dimissioni o per destituzione, mancare la
maggioranza del Consiglio, il Presidente o il Vice-Presidente in
carica, o in mancanza di entrambi, il Consigliere più anziano di
età convocherà immediatamente l'Assemblea dei Soci per la nuova
elezione del Consiglio Direttivo.
Immediatamente dopo e comunque non oltre otto (8) giorni dalla
sua elezione il Consiglio Direttivo, dietro convocazione del
Presidente uscente o di chi ne fa le veci, deve eleggere nel suo
seno:
Su proposta del Presidente il Consiglio nomina un Segretario che
potrà essere anche persona estranea al Consiglio Direttivo e che
per le mansioni esecutive che svolge, potrà essere ricompensato.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon
funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento di tutti
gli scopi della stessa.
Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno due volte l'anno dietro
convocazione del Presidente. Esso potrà essere convocato anche
quando ne facciano richiesta scritta motivata con l'ordine del
giorno da trattare, almeno un (1/3) dei suoi membri.
L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del
giorno, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione deve
essere diramato dal Presidente almeno tre giorni prima della
data di adunanza, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi
almeno un giorno prima.
Per la validità dell'adunanza occorre in prima convocazione la
presenza della maggioranza dei Consiglieri e per la
deliberazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione delibera qualunque sia il numero a
maggioranza dei presenti.
In caso di voto palese in parità prevale il voto del Presidente;
nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la
proposta si intende rigettata.
Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto
consultivo, i Sanitari dell'Associazione per argomenti che
possono riguardare il lato medico delle deliberazioni.
Per le materie di loro competenza possono partecipare alle
sedute del Consiglio, con voto consultivo, i Revisori dei Conti.
I pareri espressi dai Sanitari e dai Revisori dei Conti non sono
vincolanti.
ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 - Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti
poteri:
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può nominare un
Presidente Onorario, con funzioni di rappresentanza, tra le
persone che si sono distinte per alti meriti in favore della
donazione del sangue.
CASSIERE TESORIERE
Art. 17 - Il Cassiere Tesoriere cura l'amministrazione
dell'Associazione e la tutela dei libri contabili e sociali.
Predispone per il Consiglio direttivo il Bilancio di previsione
e gli sottopone quello consuntivo che dovranno essere sottoposti
all'approvazione dell'Assemblea.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 18 - I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei
Soci in numero di tre (3) effettivi e due (2) supplenti; restano
in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi eleggono tra loro un Presidente, che convoca e presiede le
riunioni del Collegio e ne cura il funzionamento.
I Revisori controllano la tenuta dei libri contabili e la
relazione che accompagna il bilancio di previsione ed i
consuntivi annuali; accertano e dichiarano la consistenza di
cassa e di tesoreria, nonché l'esistenza di valori e di titoli
di proprietà dell'Associazione e possono procedere in qualunque
momento ad atti d'ispezione e di controllo.
I Revisori dei Conti possono presentare osservazioni scritte al
Consiglio Direttivo, assistere alle adunanze dello stesso,
qualora si tratti di questioni amministrative e contabili
esprimendo pareri e voti non vincolanti.
In sede di discussione dei bilanci annuali, i revisori
riferiscono le loro conclusioni ed osservazioni all'Assemblea
dei soci.
ESERCIZIO FINANZIARIO ASSOCIATIVO E BILANCIO
Art. 19 - L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude
con il 31 Dicembre di ogni anno. Il Bilancio annuale, corredato
dalle osservazioni dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto
all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario o al massimo, per comprovati motivi,
entro sei mesi dalla chiusura stessa. Nel bilancio associativo
potrà essere previsto un fondo di riserva. E' fatto divieto
all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento
facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e
gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
obbligatoriamente per la realizzazione delle attività
istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20 - L'Assemblea generale dei soci delibera lo scioglimento
dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori, disponendo in
ordine alla devoluzione del patrimonio, estinte tutte le
obbligazioni eventuali residue.
Il residuo patrimonio verrà devoluto ad un ente che ha gli
stessi scopi della FIDAS, sentito l'organismo di controllo di
cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea straordinaria
verranno dati mediante pubblicazioni per due volte, una a
distanza dall'altra di almeno una settimana, su due quotidiani
di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale e
sui fogli degli annunci legali di ciascuna Provincia in cui
esistono Sezioni dell'Associazione.
NORMA FINALE
Art. 21 - Per quanto non previsto nel presente STATUTO si
applicano le norme di legge compatibili.
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